Responsabilità medica omissiva e onere della prova tra obbligazioni di mezzo e di risultato

di Stefano Rossi -
Nel caso trattato dal Tribunale di Torino gli attori agivano in giudizio deducendo la responsabilità delle strutture sanitarie per non aver saputo diagnosticare al proprio congiunto una patologia tumorale che lo aveva portato in breve alla morte. Il giudice ritiene opportuno premettere all’esposizione delle motivazioni un breve richiamo ai principi giurisprudenziali elaborati in materia di responsabilità medico-chirurgica, con particolare riguardo alle fattispecie di natura omissiva. L’atteggiarsi della responsabilità professionale nell’ambito del trattamento medicochirurgico ha formato e continua ad essere oggetto di approfondimenti ed evoluzioni, che hanno portato al superamento i...