Intervento chirurgico correttamente eseguito e imprevedibili sue conseguenze dannose

di Stefano Corso -

Il Tribunale di Forlì, con sentenza del 28 aprile 2021, ha avuto modo di affrontare alcuni profili inerenti alla responsabilità medica.

Nel caso di specie, una paziente, sottoposta a intervento chirurgico di artroprotesi all’anca destra per le manifestazioni degenerative artrosiche, riportava una lesione del nervo sciatico destro, per la quale seguiva poi trattamenti riabilitativi. Ella agiva quindi in giudizio nei confronti della struttura presso cui era stata operata domandandone la condanna al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti. Lamentava infatti il persistere di gravi sintomi, con peggioramento delle condizioni di salute e uno stato depressivo, oltre alla perdita del lavoro, come stiratrice in una lavanderia, e della generale autonomia.

In primo luogo, il giudice rammenta la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria e richiama la giurisprudenza di legittimità, secondo cui «il ricovero in una struttura deputata a fornire assistenza sanitaria avviene sulla base di un contratto tra il paziente ed il soggetto che gestisce la struttura, e l’adempimento di un tale contratto, per quanto riguarda le prestazioni di natura sanitaria, è regolato dalle norme che disciplinano la corrispondente attività del medico nell’ambito del contratto di prestazione d’opera professionale. Il soggetto gestore della struttura sanitaria (pubblico o privato) risponde perciò per i danni che siano derivati al paziente da trattamenti sanitari praticatigli con colpa, alla stregua delle norme dettate dagli artt. 1176, secondo comma, e 2236 cod. civ.» (Cass., 1.9.1999, n. 9198). La prova del nesso causale resta comunque a carico dell’attore danneggiato e il contrasto giurisprudenziale sul punto, spesse volte invocato in relazione al corretto atteggiarsi dell’onere probatorio, è considerato in realtà apparente (v. Cass., 26.7.2017, n. 18392, reperibile nel sito di questa Rivista, con nota redazionale, al seguente collegamento: https://www.rivistaresponsabilitamedica.it/onere-della-prova-responsabilita-contrattuale-della-struttura-sanitaria/).

Aderendo poi alle risultanze della CTU esperita, viene esclusa la responsabilità della convenuta, posto che, pur essendo la lesione neurologica attendibilmente prodottasi nell’atto chirurgico, questo è stato svolto correttamente e l’evento dannoso verificatosi presentava i caratteri dell’imprevedibilità. «Nessuna responsabilità professionale può predicarsi, atteso che non sono emerse anomalie, errori esecutivi, imprudenze o negligenze nel trattamento della paziente e nel corso dell’intervento, e poiché il danno lamentato è risultato essere una complicanza imprevedibile dell’intervento stesso».

Ulteriore circostanza, determinante, è quella per cui sia risultata mancante una specifica e precisa individuazione delle inadempienze o un’identificazione degli errori e delle negligenze concretamente imputabili ai sanitari. «Nelle cause di responsabilità medica è necessaria, ai fini dell’affermazione di responsabilità, l’allegazione di qualificate inadempienza idonee a porsi quale causa o concausa del danno» (cfr. Trib. Palermo, 2.5.2019, n. 2176).

Pertanto la domanda è rigettata.

Trib. Forlì 28.4.2021