Responsabilità dell’azienda sanitaria per l’operato del medico di base e surrogazione della compagnia assicuratrice

di Stefano Corso -
La ASL è responsabile, ai sensi dell’art. 1228 c.c., del fatto colposo del medico di base, convenzionato con il servizio sanitario nazionale, avendo l’obbligo legale di erogare l’assistenza medica generica e la relativa prestazione di cura – nei limiti dei livelli essenziali di assistenza – avvalendosi di personale medico alle proprie dipendenze o in rapporto di convenzionamento. La compagnia assicuratrice della responsabilità civile del medico che, in virtù di una transazione con il paziente, ha integralmente risarcito il danno, si può surrogare nei diritti del danneggiato verso la struttura sanitaria, ai sensi dell’art. 1201 c.c., trattandosi di pagamento del terzo. Di questi prin...