Certificato medico «falso» per non partecipare all’udienza: l’avvocato risponde ai sensi dell’art. 374 bis c.p.

di Riccardo Borsari -
Risponde del reato di false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale (art. 374 bis c.p.), e non di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.), colui che chiede a un medico di redigere una certificazione nella quale venga attestata una falsa diagnosi, dichiarando, poi, tramite il citato certificato medico prodotto all'Autorità Giudiziaria, di essere affetto da una patologia, in realtà inesistente, e di essere impedito a partecipare a un'udienza. Come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, sebbene entrambe le fattispecie risultino in tal caso i...
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