Alcune considerazioni sulla responsabilità penale del medico, anche alla luce della recente legge Gelli

di Salvatore Aleo -
AbstrAct: La responsabilità penale del medico dovrebbe essere circoscritta ai fatti di particolare gravità, per ragioni tanto di giustizia quanto di funzionalità ed economicità. Il criterio di garanzia dell’art. 2236 del codice civile non è ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità applicabile parimenti al diritto penale: e invece dovrebbe esserlo ben a maggior ragione. La previsione penale della legge Gelli (art. 6 l. n. 24/2017) esprime una evidente contraddizione: che al contempo possa dirsi che il sanitario abbia agito con imperizia e che abbia rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero le buone pratiche clinico-assi...