I profili di colpa emersi dall’esito della CTU tra ragioni della domanda giudiziale, causa petendi e onere di allegazione del danneggiato nei giudizi di responsabilità sanitaria.

di Patrizio Cataldo -
Un paziente veniva ricoverato presso un ospedale toscano per la cura di lesioni vascolari ischemiche agli arti inferiori. Al fine di porre rimedio alla patologia riscontrata i medici decidevano di praticare l’intervento di rimozione di entrambi gli arti: dopo l’intervento sulla gamba sinistra, sopravveniva uno shock settico con esito letale per il paziente. Gli eredi adivano il Tribunale di Siena che, in adesione ai risultati della CTU, accertava la responsabilità dell’azienda ospedaliera con conseguente condanna al risarcimento dei danni. La decisione di primo grado veniva dichiarata nulla dalla Corte di Appello di Firenze, sulla base di un asserito vizio di ultra-petizione. Secondo i...