Inammissibile il motivo che nel censurare le risultanze probatorie, pur se analiticamente, non si rapporti a quanto affermato nella sentenza impugnata

di Maria Grazia Peluso -
Un uomo con una sintomatologia dolorosa all’addome veniva ricoverato e sottoposto a controlli strumentali e di laboratorio, per poi essere dimesso. Successivamente, il paziente si recava nuovamente al pronto soccorso della struttura ospedaliera ricorrente, ove veniva visitato dopo molte ore e, a causa di un infarto transmurale, decedeva. Il Giudice di prime cure, conformandosi alle risultanze peritali, riteneva responsabile l’ASL convenuta e condannava la stessa al pagamento dell’importo di 160.830 Euro per i figli e di circa 183.000 da corrispondere ai nipoti del de cuius. La Corte d’Appello dichiarava inammissibile l’appello della struttura, accogliendo, di converso, la d...