La responsabilità ascrivibile al medico per danni cagionati al paziente nell’esercizio della professione sanitaria ha sempre e comunque natura contrattuale

di Redazione -
Valga osservare che - in materia di responsabilità per danno risentito dal paziente in esito ad attività medico chirurgica - questo Tribunale, per i fatti verificatisi prima dell'entrata in vigore della legge 8 marzo 2017, n. 24, di cui non è dato allo stato apprezzare alcuna valenza "interpretativa", non aderisce alla tesi sostenuta, in merito, da parte della giurisprudenza, secondo la quale l'art. 3 della legge n. 189 del 2012 avrebbe immutato la natura giuridica, in precedenza ritenuta schiettamente contrattuale, della responsabilità del sanitario, facendo assumere alla stessa natura aquiliana, con conseguente inasprimento dell'onere probatorio imposto a parte attrice. Inve...