La responsabilità medica e il danno differenziale in una pronuncia milanese

di Stefano Rossi -
In un caso di malpractice determinato da ritardato ed erroneo intervento chirurgico, il Tribunale di Milano ha avuto modo di ribadire alcuni punti fermi. Sulla natura della responsabilità Nella responsabilità contrattuale (che lega l’attore alla struttura sanitaria convenuta) parte attrice deve provare l’esistenza del contratto e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia, ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno (cfr. SS.UU. 577/2008), mentre il medico debitore è gravato dell’onere di dimostrare che non vi è stato inadempimento o che lo stesso non è stato eziologicamente rilevante. Nell’operato dell...
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