Non è ammissibile un consenso presunto, tacito o per facta concludentia, ma il consenso si può desumere da indizi concreti

di Redazione -

La Corte di Cassazione ha evidenziato che “proprio le aggiunte manoscritte puntualmente riferite alla situazione della paziente rendono irrilevanti ai fini del giudizio di adeguatezza del consenso gli ulteriori rilievi sul contenuto del modulo formulati dagli attori nell’atto introduttivo del giudizio”, al riguardo ulteriormente osservando: “è ben vero che, secondo l’insegnamento della Suprema Corte non è ammissibile un consenso presunto, tacito o per facta concludentia, tuttavia, come pure ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, è ben possibile una prova mediante indizi del consenso prestato quando realmente in un certo momento temporalmente definito c’è stata effettiva richiesta ed effettiva percezione del consenso”.

Cass civ. 32124-del-10.12.-2019