Repentina e imprevedibile evoluzione del quadro clinico del paziente ed esclusione della responsabilità dei sanitari

di Francesca Cerea -

Nell’ottobre del 2012 un uomo si recava al Pronto Soccorso per un fastidio alla gola, diagnosticato come affezione delle alte vie aeree e trattato con cortisone e aerosol. Dopo meno di un’ora, però, il paziente sviluppava una dispnea “iperacuta”, con arresto respiratorio e veniva intubato e ricoverato per qualche tempo nel reparto di rianimazione, in stato di coma; situazione che era rimasta immutata, dopo le sue dimissioni e il suo trasferimento in altre strutture, sino al momento del decesso, nel 2015.

I congiunti del defunto, in proprio e quali eredi, agivano quindi in giudizio nei confronti dei medici e della ASL per il risarcimento del danno subito in conseguenza della morte cerebrale e dello stato di coma in cui era sprofondato il familiare. La domanda veniva rigettata sia dal Tribunale di Savona che dalla Corte d’appello di Genova.

In particolare il giudice di secondo grado – aderendo alle risultanze della consulenza tecnica – riteneva adeguate le scelte diagnostiche e terapeutiche effettuate sulla scorta del quadro clinico iniziale, che effettivamente sembrava deporre per una semplice “faringite acuta febbrile con eritema faringeo”. Quanto alla successiva dispnea “iperacuta” la Corte richiamava l’osservazione dei periti secondo cui “in presenza di uno dei quadri clinici di più difficile gestione in urgenza notoriamente a rischio vita, la terapia farmacologica messa in atto (adrenalina e steroidi) è stata quella indicata da Linee-guida”.

Gli eredi del paziente affidano a cinque motivi il proprio ricorso per Cassazione, tutti dichiarati inammissibili.

Con il primo motivo i ricorrenti censurano l’omesso esame da parte del giudice di merito della circostanza per cui nel lasso di tempo tra la terapia aerosolica e la dispnea il paziente non era stato efficacemente monitorato, al fine di intercettare in via preventiva la graduale riduzione della funzione respiratoria. La doglianza viene respinta sia sotto il profilo processuale in quanto trattasi di ipotesi di “doppia conforme”, sia perché nel merito la Corte d’appello aveva espressamente considerato la circostanza ritenendola “causalmente irrilevante, in considerazione del carattere repentino e imprevedibile dell’evoluzione del quadro clinico tra lo svolgimento della terapia aerosolica e lo sviluppo della situazione di dispnea “iperacuta””.

Quanto alla seconda doglianza i ricorrenti lamentano la mancata espressione di un giudizio controfattuale da parte della Corte d’appello che – a loro avviso – avrebbe omesso di vagliare la manchevolezza assistenziale dei sanitari e di compiere un “percorso diagnostico differenziale”. La Cassazione dichiara inammissibile anche questo motivo non avendo i ricorrenti indicato con precisione “la reputata condotta omessa la cui effettuazione avrebbe asseritamente impedito l’evento dannoso”.

Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono che la Corte d’appello abbia autonomamente ritenuto – senza che la circostanza emergesse dagli scritti difensivi o dalla CTU – che la prestazione dei sanitari comportasse la risoluzione di problemi di particolare difficoltà, atteso che gli stessi si sarebbero trovati davanti “ad una repentina evoluzione negativa che non poteva essere prevedibile”. I giudici di legittimità considerano il motivo inammissibile in quanto l’argomentazione svolta dalla Corte d’appello circa il carattere “repentino” e “imprevedibile” dell’evoluzione clinica del paziente “costituisce un motivato ed incensurabile apprezzamento di fatto che si inquadra nel più ampio giudizio (di merito) di irresponsabilità dei sanitari per esclusione, nella loro condotta, sia del carattere di incidenza causale sull’evento dannoso verificatosi, sia degli ipotizzati profili di colpa”.

Quanto alla quarta e alla quinta doglianza i ricorrenti censurano alcune delle valutazioni di merito condotte dalla Corte d’appello sia nell’ambito del giudizio di assenza di colpa dei sanitari, sia in ordine all’interpretazione delle risultanze istruttorie. La Cassazione, tuttavia, dichiara entrambi i motivi inammissibili, trattandosi di un “indebito tentativo di suscitare dalla Corte di legittimità un apprezzamento di fatto insindacabilmente riservato al giudice del merito”.

Il ricorso viene quindi integralmente dichiarato inammissibile.

Cass. 11603-2024 oscurata