Responsabilità della struttura sanitaria per carente valutazione del rischio di caduta della paziente

di Chiara Paris -

Con sentenza n. 3203 del 14 novembre 2023 la Corte d’Appello di Milano ha rigettato l’appello proposto da una struttura sanitaria avverso la pronuncia del Tribunale di Pavia che l’aveva condannata a risarcire i danni patiti da una paziente, a seguito di una caduta avvenuta durante un ricovero.

Nel caso di specie, la donna, in degenza presso il nosocomio per essere sottoposta ad un programma riabilitativo, subiva un forte trauma cranico con frattura composta interna, a seguito di una caduta all’interno del bagno ove era stata accompagnata da un operatore sanitario ed ivi lasciata per motivi di privacy. Sostenendo la responsabilità della struttura per aver erroneamente valutato il rischio di caduta all’atto di ricovero e non averlo rivalutato a seguito di una prima caduta occorsa qualche giorno prima dell’incidente, la paziente agiva in giudizio nei confronti dell’ospedale, chiedendone la condanna al risarcimento del danno alla salute subito. Il giudice di prime cure, istruita la causa mediante l’assunzione di prova testimoniale e l’espletamento di CTU medico-legale, accoglieva la domanda di risarcimento dei danni avanzata dall’attrice, condannando il nosocomio al pagamento della somma di € 338.898,66.

La struttura sanitaria interponeva appello avverso la sentenza, chiedendo il rigetto delle domande svolte in primo grado dalla paziente e, in subordine, l’accertamento del concorso colposo della stessa nella causazione del danno. Costituendosi in giudizio, la paziente proponeva a sua volta appello incidentale chiedendo la riforma del capo della sentenza afferente alla quantificazione del danno.

La Corte d’Appello, condividendo la decisione adottata dal Tribunale di Pavia, ha rigettato integralmente i motivi di appello svolti dall’appellante principale, confermando la responsabilità preponderante ed esclusiva della struttura nella causazione dei danni patiti dalla paziente. In particolare, la Corte ha condiviso le conclusioni rassegnate dai consulenti nominati in primo grado da cui era emersa con chiarezza una condotta negligente della struttura sanitaria in ordine alla valutazione e rivalutazione del rischio di caduta della paziente, nonché alla predisposizione delle misure idonee a prevenire il rischio di caduta, come il ricorso ad un caregiver che potesse accompagnare la paziente anche all’interno del bagno. Mentre è stata negata alcuna rilevanza concausale della condotta della danneggiata, in quanto con il ricorso ad un caregiver si sarebbe potuto evitare l’evento occorso.

Anche l’appello incidentale è stato rigettato in quanto la Corte d’Appello, facendo proprio l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, secondo cui, in presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal sistema c.d. del punto variabile, può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, unicamente in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali ed affatto peculiari (cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 24473/2020), ha negato la sussistenza adi circostanze idonee a giustificare un aumento del risarcimento a titolo di personalizzazione del danno non patrimoniale, non essendo stata provata una sofferenza aggiuntiva e una componente afflittiva superiore rispetto alla generalità degli individui che hanno subito il medesimo pregiudizio.

App. Milano 14 novembre 2023 n. 3203 oscurata