Responsabilità della struttura sanitaria per malpractice medica e incompletezza della cartella clinica

di Chiara Paris -

Con sentenza n. 2484 del 20 maggio 2024, il Tribunale di Catania ha condannato una struttura sanitaria ed un medico, in solido tra loro, a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti da una paziente a seguito del suo primo parto.

La signora, giunta alla 38° settimana di gravidanza, veniva ricoverata a seguito della rottura prematura delle membrane. Pur in assenza di dilatazione, i sanitari decidevano di procedere con parto spontaneo, durante il quale la paziente veniva sottoposta a ripetute e violente pressioni sull’addome, note come manovra di Kristeller, e riportava una “lacerazione vagina-rettale”.

Dopo dieci giorni dal parto, persistendo forti dolori e un generale stato di malessere, la paziente si recava presso il medico operante durante il parto che, a seguito di una visita ginecologica, estraeva una garza che era stata lasciata all’interno del retto. Preoccupata per l’accaduto, la signora decideva di rivolgersi ad altri sanitari che accertavano la presenza di una “fistola retto-vaginale” e la invitavano a recarsi presso un centro specializzato, dove seguivano ulteriori visite, terapie ed un intervento chirurgico.

La donna, ritenendo che le lesioni riportate fossero unicamente attribuibili ad un’errata manovra effettuata dal sanitario, citava in giudizio l’ospedale e il medico, chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.

Il Tribunale, sancita la natura contrattuale della responsabilità della struttura, ha accolto la domanda formulata dall’attrice, condividendo pienamente le conclusioni rassegnate dalla consulenza tecnica disposta in corso di causa. Benché la manovra di Kristeller non sia di per sé unica ed esclusiva causa di lacerazioni, dall’analisi delle circostanze del caso concreto e a fronte di un’incompletezza della cartella clinica, il CTU ha individuato la genesi delle lesioni riportate dalla paziente nella manovra effettuata dal medico e nel successivo errato trattamento chirurgico.

Rispetto all’incompletezza della cartella clinica, il Giudice ha richiamato un consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale “la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, cui anzi, in ossequio al principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato. Tali principi operano non solo ai fini dell’accertamento dell’eventuale colpa del medico, ma anche in relazione alla stessa individuazione del nesso eziologico fra la sua condotta e le conseguenze dannose subite dal paziente” (Cass, civ., sez. III, 18 febbraio 2021 n. 4424). Infatti, sebbene l’incompletezza della cartella clinica non sia di per sé sufficiente a ritenere automaticamente adempiuto l’onere probatorio gravante in capo al paziente danneggiato, “il rilievo della difettosa tenuta della cartella clinica è tale da far ritenere provato il nesso di causalità materiale solo quando proprio l’incompletezza della cartella clinica abbia reso impossibile l’accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno” (Cass. civ., 14 novembre 2019, n. 29498).

In merito al profilo risarcitorio, è stato riconosciuto il risarcimento del danno biologico nella misura del 23%, derivante dai postumi invalidanti a carattere permanente, quantificati in € 74.257,00, oltre che da inabilità temporanea totale e parziale, per un importo complessivo pari ad € 5.692,50. Inoltre, a fronte delle evidenti conseguenze sulla vita relazionale, evidenziate anche dal CTU, è stata concessa una personalizzazione nella misura massima del 30%, con conseguente aumento del danno permanente ad € 96.534,10. È stato altresì riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche sostenute, quantificate in € 546,13, e per l’impossibilità di esercitare attività di lavoro casalingo con riferimento al periodo di inabilità assoluta e di inabilità parziale al 75%, liquidato in via equitativa in € 1.275,00.

Trib Catania 20 maggio 2024_oscurata