Ripartizione dell’onere probatorio tra medico e paziente

di Redazione -
In materia sanitaria la responsabilità del medico nei confronti del paziente ha natura contrattuale relativamente ai danni cagionati in conseguenza dell'esercizio di attività sanitaria. L'unico onere gravante sul paziente è quello di dedurre qualificate inadempienze, idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno.