Risarcimento del danno iatrogeno e da perdita di chance per omessa tempestiva diagnosi

di Nadia Busca -

Con la sentenza del 30 dicembre 2023, il Tribunale di Firenze si è pronunciato in tema di risarcimento del danno da colpa medica per omessa tempestiva diagnosi del disturbo dell’udito di un bambino.

Nel caso in esame, all’età di un anno del bambino, i genitori si sono rivolti al Centro di rieducazione ortofonica locale per effettuare accertamenti audiologici presso il quale, a seguito delle risultanze del tests uditivi, i medici hanno negato qualsiasi difficoltà uditiva nel bambino.

Il minore crescendo ha presentato evidenti difficoltà nel linguaggio tanto da determinare i genitori a sollecitare l’azienda sanitaria locale all’esame del caso del proprio figlio, sottoponendolo così a numerosi approfondimenti diagnostici, tra cui risonanze magnetiche, ECG, indagini genetiche ed esami audiometrici. Tuttavia, anche a seguito di tali esami, l’AUSL incaricata ha fornito esito negativo, affermando che le capacità uditive del bambino erano nei limiti della norma.

Successivamente, al termine del trattamento logopedico, ossia all’età di sei anni del paziente, sono risultati evidenti gli innegabili progressi del minore da ascriversi però, non alla miracolosa riuscita di far evolvere un bambino minorato psichico, bensì alla circostanza che in seguito ad ulteriori accertamenti è stato definitivamente refertato che il paziente è affetto sin dalla nascita da ipoacusia bilaterale di entità medio grave.

Per la durata di circa cinque anni, il minore è stato quindi di fatto emarginato dai coetanei, sottoposto a terapie destinate a curare sindromi psichiatriche che nulla hanno a che vedere con la patologia poi accertata ed è stato munito di protesi quando ormai i suoi coetanei erano già padroni da anni della funzione verbale.

Nella fattispecie in esame, è stato così accertato che le distinte azioni e condotte imperite dei medici del Centro di rieducazione ortofonica e dell’AUSL hanno contribuito a cagionare un evento dannoso unitario alla salute del paziente che, per effetto, ha subito l’aggravamento di una lesione, in tal caso naturale, già esistente.

In forza di tutto quanto emerso nel corso di causa, il Tribunale di merito, oltre ad aver acclarato il danno biologico (iatrogeno) e morale del minore, ha anche ravvisato un danno da perdita di chance legato alla perdita della possibilità di essere tempestivamente trattato con protesi adeguate, con conseguente beneficio per lo sviluppo somatopsichico, oltre al raggiungimento di migliori performances neurocognitive teoricamente attendibili.

Inoltre, il giudice adito ha ritenuto meritevole di tutela non solo il danno patrimoniale subito dalla madre, ma anche il relativo danno morale in ragione dello strettissimo rapporto affettivo sussistente tra quest’ultima e il figlio, la convivenza e la tenera età in cui sono avvenuti i fatti.

Trib. Firenze 20 dicembre 2023